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Agevolazioni per l´acquisto della prima casa

26-10-2016 17:57 - News Generiche
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda l´acquisto della prima casa. Dal 1° gennaio non è più ostativo il possesso di un´altra abitazione acquistata con i benefici fiscali, purché sia alienata entro un anno.
Il presupposto della non contemporaneità potrà essere realizzato in un secondo momento

Ad introdurre la novità l´art. 1, comma 55, della legge n. 208/2015, attraverso un´integrazione della disciplina dell´agevolazione contenuta nella nota II-bis. In poche parole, cambiare casa è ora più semplice, poiché il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con l´agevolazione potrà essere realizzato in un secondo momento.
Il regime fiscale agevolato per l´acquisto prima casa differenziato in base all´applicabilità o meno dell´Iva

Se la cessione è imponibile ad Iva, l´agevolazione consiste nell´applicazione dell´aliquota ridotta del 4%. Sono inoltre dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna, l´imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

Se invece la cessione non è imponibile ad Iva, l´agevolazione consiste nell´applicazione dell´imposta proporzionale di registro ridotta del 2% con il minimo di 1.000 euro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna.
Agevolazioni acquisto prima casa, i requisiti

Non cambiano i requisiti dell´agevolazione acquisto prima casa:

- a) l´abitazione deve essere situata nel territorio del comune in cui l´acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall´acquisto la propria residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all´estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l´attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l´acquirente sia cittadino italiano emigrato all´estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situata l´abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell´atto di acquisto;

- b) nell´atto di acquisto l´acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l´immobile da acquistare;

- c) nell´atto di acquisto l´acquirente deve dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa" che si sono susseguite dal 1982 in poi.
Agevolazioni acquisto prima casa, le novità

Con la legge di Stabilità 2016 è stata integrata la nota II-bis con l´inserimento del comma 4-bis. Quest´ultimo stabilisce che l´agevolazione si applica anche agli atti di acquisto per i quali l´acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) si verificano senza tener conto dell´immobile acquistato precedentemente con l´agevolazione, a condizione che quest´ultimo sia alienato entro un anno dalla data dell´atto. Nel caso in cui tale consizione non si realizzi, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d´imposta.

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